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INFO & CONTATTI

 

Via  del Castro Laurenziano, 25 
00161 Roma

Email: craliss@iss.it 
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ASSOCIAZIONE DEI DIPENDENTI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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Condizioni d'uso 

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STATUTO

Art. 1 - Istituzione

 

1.1                E' costituito a norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana e degli Art. 36 - 37 e 38 del Codice Civile e dell'Art. 11 L. 300 dello statuto dei lavoratori, fra i dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità, con sede in Roma, Via Castro Laurenziano n° 25, il Circolo ricreativo DOPOLAVORO ISTISAN;  

1.1 bis   L'associazione è denominata ASSOCIAZIONE DEI DIPENDENTI - DOPOLAVORO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (Istisan)

1.2               Il Circolo, può aderire ad Associazioni o Organi Nazionali riconosciuti ed usufruire delle relative facilitazioni di legge.

 

Art. 2 - Principi e scopi generali del Circolo

 

2.1       Il Circolo nel rispetto della Costituzione e delle leggi, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire il sano e proficuo impiego del tempo libero dei soci mediante iniziative ed attività culturali, mostre, esposizioni, attività turistiche, motorio - sportive, formative ed assistenziali in genere; nonchè di favorire l'incremento della produttività del personale mediante gestione, anche attraverso terzi, di servizi di ristoro, mense, di approvvigionamento e di asili nido (D.P.R. 44/1990).

2.2       Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi degli iscritti, determinando così le condizioni per una crescita culturale degli stessi e per il raggiungimento di una sempre più elevata qualità della vita;

2.3       Per raggiungere i suoi fini, il Circolo può realizzare strutture interne ed esterne alla sede di costituzione o utilizzare quelle in suo possesso, esistenti sul territorio nazionale;

2.4       Il Circolo si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni degli iscritti, garantendo la loro dialettica;

2.5       Il Circolo può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e promuovere, direttamente o con altri Circoli aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio;

2.6       Il Circolo ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sindacali, con le istituzioni pubbliche, con enti locali, culturali, turistici e sportivi, nella valorizzazione dei diversi ruoli e fatte salve le rispettive autonomie, al fine di contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di programmazione territoriale delle attività di tempo libero;

2.7       Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che debbono essere assicurati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4 e 7 L. 266/91.

 

Art. 3 - Caratteristiche del Circolo

 

3.1       Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente ed è diretto democraticamente attraverso i suoi Organi eletti dai Soci;

3.2       Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti;

3.3       Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari degli iscritti e dei singoli cittadini;  

3.3 bis    Nei locali in gestione al dopolavoro, anche se in uso a terzi, l'accesso è riservato esclusivamente ai soci;

3.4       Il Circolo, in considerazione delle pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate ed in gruppi d'interesse;

3.5       Esso può promuovere cooperative ed altri organismi con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso;

3.6               I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specialmente dei gruppi d'interesse, delle cooperative e degli altri organismi in cui si articola il Circolo, sono stabiliti da appositi regolamenti, che verranno deliberati dal C.D., tenendo conto della normativa vigente;

3.7               I regolamenti di applicazione dello Statuto e gli altri regolamenti, portati a conoscenza di tutti i soci, sono parte integrante dello Statuto.

 

Art. 4 - Soci del Circolo

 

4.1        Possono essere soci effettivi del Circolo, tutti i lavoratori dipendenti, ex dipendenti, personale con contratti a termine dell'Istituto Superiore di Sanità, compresi i familiari maggiorenni;

4.2       Le richieste d'iscrizione al Circolo vanno indirizzate al Consiglio Direttivo sul modulo a ciò predisposto. In particolare, ogni singolo socio può:

4.2.1) Frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'associazione;

4.2.2) Partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.

 

4.3        L'iscrizione comporta:

 

4.3.1) L'assunzione alla qualifica di socio;

4.3.2) L'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello Statuto stesso;

4.3.3) Il dovere di contribuire alla vita associativa, provvedendo a versare a cadenza annuale la quota di partecipazione all'associazione;

4.3.4) Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, in caso di modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione e per la nomina degli organi direttivi che lo compongono;

4.3.5) I soci assumeranno automaticamente il diritto di voto al compimento della maggiore età, negli stessi termini e modi di esercizio degli altri soci.

 

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

 

5.1       La qualifica di socio si perde:

 

5.1.1) Per dimissioni;

5.1.2) Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante dell'assemblea, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità qualora arrechino con il loro comportamento un danno morale o materiale al Circolo, qualora il loro comportamento sia palesemente contrario alle regole del buon costume e del vivere civile.

 

Art. 6 - Organi dell'associazione

 

6.1       Sono organi dell'associazione:

 

6.1.1   L'Assemblea dei Soci;

6.1.2   Il Consiglio Direttivo;

6.1.3   Il Collegio dei Revisori dei Conti;

6.1.4      Il Collegio dei probiviri.

 

Art. 7 - Assemblea

 

7.1               L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. I soci sono convocati in assemblea almeno una volta l'anno. Hanno diritto d'intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all'art.2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa delega;

7.2               L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione nella bacheca sociale di un apposito avviso contenenti, l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo dell'adunanza. La convocazione dell'assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate;

7.3               L'assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria dal C.D., quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta, motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei soci, che garantiscono la loro presenza in assemblea;

7.4               L'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e se nel caso di votazioni due scrutatori;

7.5               Il presidente dell'assemblea constata la regolarità della stessa, nonché il diritto d'intervento e di voto dei singoli soci;

7.6               Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni;

7.7               Le votazioni possono avvenire per appello nominale e qualora ne facciano richiesta 1/3 dei presenti a scrutinio segreto;

7.8               Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea, tramite affissione nelle apposite bacheche.

Art.8 - Assemblea ordinaria

 

8.1               L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, non oltre il mese di febbraio, ed è considerata valida, in prima convocazione, con almeno la metà più uno degli associati ed in seconda qualsiasi sia il numero degli intervenuti, tra la prima e la seconda convocazione devono essere trascorse almeno 24 ore. Accertata la validità essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti;

8.2               L'assemblea può essere aperta a tutti i dipendenti dell'Istituto, alle forze sociali ed agli operatori culturali, che hanno facoltà di formulare proposte di attività ed iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto.

8.3               L'assemblea:

 

8.3.1          Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto patrimoniale;

8.3.2        Approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;

8.3.3       Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quanto altro ad essa demandato, per legge o per statuto;

8.3.4           Stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere composto di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri;

8.3.5          Elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;

8.3.6           Approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni;

8.3.7           Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale;

8.3.8       Il presidente del  comitato elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e ne dispone l'affissione nelle apposite bacheche, convocando al contempo il Consiglio Direttivo eletto, per la riunione d'insediamento, che deve aver luogo entro e non oltre undici giorni dall'assemblea. Il Direttivo uscente resta in carica fino a tale data;

 

8.3.9      La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere presente che ha ricevuto il maggior numero di voti.

 

Art. 9 - Assemblea straordinaria.

 

9.1                  L'assemblea straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo, si costituisce validamente, quando intervengono in prima convocazione 2/3 dei soci, in seconda convocazione la metà più uno, essa delibera con la maggioranza dei soci presenti.

9.2               L'assemblea delibera:

 

9.-2.1      Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

9.-2.2      Sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;

9.-2.3      Sul trasferimento della sede dell'associazione.

 

9.3                 L'assemblea straordinaria convocata da almeno 1/10 dei soci può trattare ogni altro argomento di carattere straordinario;

9.4                 Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

 

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

 

10.1           Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo (da ora denominato anche C.D.) che può essere costituito da 5 a 11 membri;

10.2           Il C.D. elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e l'Amministratore;

10.3           Il C.D. fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo, per il conseguimento dei propri fini;

10.4           Ogni Consigliere, ha il dovere morale di occuparsi di una determinata sezione, tolto il Presidente che ha la supervisione di tutte le attività;

10.5           Secondo le dimensioni del C.D. è possibile la costituzione di un comitato esecutivo composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e l'Amministratore;

10.6           Il C.D. per compiti operativi nelle sezioni, nelle Associazioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi può avvalersi dell'attività volontaria, anche di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;

10.7           Il C.D. può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate;

10.8           Il C.D. dura in carica di norma 3 (tre) anni;

10.9           Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dallo stesso dichiarato decaduto dalla carica;

10.10       Qualora per dimissioni o altro venissero a mancare dei membri del C.D., essi verranno via via sostituiti, dai primi della lista dei non eletti o comunque da soci effettivi con più anzianità d'iscrizione e a parità d'iscrizione dai più anziani d'età e ciò fino alla successiva assemblea di rinnovo delle cariche. Nel caso che le dimissioni dei consiglieri rappresentassero la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, lo stesso si considererebbe decaduto;

10.11       Il C.D. è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del collegio dei Revisori;

10.12       Le sedute del C.D. sono presiedute dal Presidente;

10.13       Il C.D. formula i programmi di attività sociale prevista dallo statuto e li sottopone all'assemblea ordinaria;

10.14       Attua le deliberazioni della assemblea;

10.15       Propone all'assemblea il regolamento di applicazione dello statuto;

10.16       Definisce i regolamenti delle sezioni, delle Associazioni, del gruppo o degli altri organismi in cui articola il Circolo;

10.17       Definisce e controlla il bilancio preventivo e consuntivo;

10.18       Delibera l'ammontare delle quote associative annuali, recependo il parere vincolante dell'assemblea in caso di maggiorazione della stessa e l'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;

10.19       Decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci di concerto con il collegio dei probiviri sentito il parere vincolante dell'assemblea;

10.20       Decide l'accettazione delle domande dei soci, presentate fuori dei termini;

10.21       Decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate, nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività, delle forze sociali e dei singoli cittadini;

10.22       Delibera su ogni altra questione l'attività dell'associazione, per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative necessarie;

10.23       Il C.D. può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti di delega;

10.24       E' tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

 

Art.11 - Presidente

 

11.1           Rappresenta il Circolo nei rapporti esterni e con l'Amministrazione, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;

11.2           Sovrintende a tutte le attività del Circolo;

11.3           Convoca il Consiglio Direttivo;

11.4           Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

11.5           Stipula gli atti inerenti l'attività del Circolo;

11.6           Entro i 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del triennio convoca l'Assemblea, per gli adempimenti relativi all'elezione delle cariche sociali e per l'insediamento della commissione elettorale;

11.7           In caso di urgenza, il Presidente può decidere su questioni di competenza del C. D. che dovrà comunque essere convocato per la ratifica entro 10 (dieci) giorni;

11.8           Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalle elezioni di questi, pena l'esclusione dalla carica di socio, tali consegne dovranno risultare, da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione;

11.9           Il Vice presidente, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti, con delega scritta.

 

Art.12 - Collegio dei Revisori dei Conti

 

12.1           Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di membri effettivi e supplenti (dicasi anche Sindaci);

12.2           Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, che hanno ricevuto il maggior numero dei voti;

12.3           I membri del Collegio, eletti con le stesse modalità del C.D., eleggeranno nel loro seno il Presidente;

12.4           Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare almeno ogni 6 (sei) mesi la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e preventivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci ai soci, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberanti;

12.5           Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Sindaci valgono le stesse modalità inerenti al C.D.;

12.6           Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Sindaci che deve essere custodito a cura del Presidente stesso;

12.7           Il collegio dei Sindaci convoca il C.D. su questioni di sua competenza.

 

Art.13 - Collegio dei Probiviri

 

13.1           E' composto da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, che hanno ricevuto il maggior numero di voti;

13.2           Dura in carica 3 (tre) anni ed è eletto con le stesse modalità del C.D.;

13.3           La funzione di componente di questo organo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale;

13.4           Ha il compito di redimere eventuali contrasti interni al Circolo e delibera sulle sanzioni disciplinari proposte dal C.D..

 

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione

 

14.1     Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

14.1.1     Le quote associative versate dai soci;

14.1.2     I proventi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali e dei servizi previste dal presente statuto;

14.1.3     Il ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

14.1.4     Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

14.1.5     Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

14.1.6     Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

 

14.2           Le quote sociali annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, ne rivalutabili;

14.3     E' vietata la distribuzione, anche in modo diretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996  n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 15 - Dimissioni

 

15.1           I soci possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento con la restituzione della tessera;

15.2           Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il quale ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima della ratifica.

15.3           In caso di dimissioni al C.D., subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente del Circolo dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

15.4           Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci e dal Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al collegio stesso. Spetta poi al Presidente del Collegio  subito dopo la ratifica dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al C.D. delle variazioni avvenute.

 

Art. 16 - Gratuità degli incarichi

 

16.1           Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e degli incarichi svolti dai soci che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente dal C.D. ed iscritti nel bilancio del Circolo;

16.2           Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

 

Art.17 - Esercizio Finanziario

 

17.1           L'Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;

17.2           L'amministratore redigerà il bilancio consuntivo e preventivo, che dopo la presa visione del C.D. dovrà essere annualmente approvato dall'Assemblea ordinaria.

17.3           Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previo copia depositata presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'Assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione.

 

Art.18 - Controversie

 

18.1     In caso di controversie tra soci o fra soci e il Circolo, relativamente all'atto costitutivo o al presente Statuto, sarà competente il Collegio dei Probiviri ed un quarto difensore scelto di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

 

Art.19 - Modifiche Statutarie

 

19.1           Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria o permanente;

19.2           Le variazioni debbono essere approvate dalla maggioranza dei presenti purché l'Assemblea sia rappresentativa del 50% più uno del corpo sociale;

19.3           Per le variazioni imposte da leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 - Disposizioni generali

 

20.1     Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.